Art. 7.
(Produttori di farmaci vegetali tradizionali).

      1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, nonché di materie prime per farmaci, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che intendono produrre, trasformare o confezionare prodotti fitoterapici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, ne danno comunicazione al Ministero della salute entro il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.
      2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:

          a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

          b) lo stabilimento di produzione;

          c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

 

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          d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.